Risoluzione del rapporto e preavviso di colf, badanti e baby-sitter.

Il rapporto di lavoro può essere sciolto da entrambe le parti osservando i previsti termini di preavviso. Se il preavviso non viene applicato, la parte attiva nello scioglimento è debitrice di una indennità pari alla retribuzione equivalente al preavviso non concesso.

TESTO INTEGRALE

In sintesi

Sciogliendo il rapporto è necessario osservare i termini di preavviso.

Per i rapporti maggiori o uguali a 25 ore settimanali, i giorni di preavviso sono i seguenti:

In caso di dimissioni del collaboratore i termini sopra citati sono dimezzati.

Per i rapporti inferiori a 25 ore settimanali, i giorni di preavviso sono i seguenti:

In caso di mancato o insufficiente preavviso, la parte che recede deve una indennità.

L'indennità dovuta dalla parte che non rispetta i termini di preavvviso è pari alla retribuzione equivalente al preavviso non concesso.

Maggiore preavviso se il collaboratore con sua famiglia usa alloggio di proprietà del datore.

I custodi, portieri e i collaboratori che usufruiscono con la famiglia di una residenza indipendente di proprietà del datore di lavoro sono soggetti ai seguenti termini di preavviso:

In caso di licenziamento per giusta causa non è dovuto il preavviso.

In caso di mancanze talmente gravi da non permettere la continuità del rapporto di lavoro.

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