Ogni trimestre in datore di lavoro domestico deve effettuare il pagamento dei contributi INPS di colf, badante o baby-sitter. Il calcolo dell'importo dei contributi da versare all'INPS è basato sulla retribuzione oraria effettiva che è la somma di:
Il calcolo delle ore totali soggette al pagamento dei contributi INPS include, oltre alle ore lavorate anche quelle non lavorate ma retribuite (come ad esempio ferie, malattia, permessi retributi o festività infrasettimanali).
Per colf, badanti e baby-sitter con rapporto di lavoro a tempo non determinato l'importo orario dei contributi INPS è funzione delle ore lavorate settimanalmente (minori o maggiori di 25 ore) e della retribuzione oraria effettiva.
(I): di norma, la colonna da considerare è quella inclusiva della quota CUAF (Cassa unica assegni familiari) tranne nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
Per colf, badanti e baby-sitter con rapporto di lavoro a termine (a tempo determinato) l'importo orario dei contributi INPS è il seguente:
Se il numero di ore lavorato in una settimana è minore di 25 ore è necessario calcolare la retribuzione oraria effettiva. Se la colf, badante o baby-sitter ha paga mensile la retribuzione oraria effettiva si ricava moltiplicando la paga mensile per 13, dividendo per 12 e dividendo per le ore mensili. Se invece il collaboratore domestico ha paga oraria la retribuzione oraria effettiva si ricava moltiplicando la paga oraria per 13 e si divide per 12.
La normativa INPS prevede che il calcolo dei contributi INPS si basi sulle 'settimane intere' ovvero le settimane da domenica a sabato in cui il sabato cade all'interno del trimestre. Di conseguenza il primo trimestre dell'anno può iniziare prima del 1° gennaio: ad esempio il primo trimestre contributivo del 2013 è cominciato domenica 30 dicembre 2012. Analogamente domenica 30 giugno 2013, dal momento che il sabato successivo cade nel mese di luglio, fa parte del 3° trimestre 2013. Con questo metodo le settimane contributive sono sempre 52 all'anno.
Il Datore di lavoro è soggetto al pagamento dei contributi INPS nei termini seguenti:
INPS e INAIL fanno uso dei contributi versati dal datore di lavoro per erogare le prestazioni previdenziali, le indennità (tra cui quelle di malattia e disoccupazione), gli assegni familiari.
Paga oraria: € 6,00
Totale ore del trimestre: 10 x 52 / 12 x 3 = 130
Retribuzione oraria effettiva: € 6,00 x 13 / 12 = € 6,5
Importo orario dei contributi INPS (anno 2013): € 1,37
Contributi INPS da versare: 130 x 1,37 = € 178,10
Quota a carico del collaboratore: 130 x 0,35 = € 45,5
Paga oraria: € 7,40
Totale ore del trimestre: 16 x 52 / 12 x 3 = 208
Valore convenzionale orario del vitto: 1,85 x 2 / 16 = € 0,23
Retribuzione oraria effettiva: (7,40 + 0,23) x 13 / 12 = € 8,27
Importo orario dei contributi INPS (anno 2013): € 1,66
Contributi INPS da versare: 208 x 1,66 = € 345,28
Quota a carico del collaboratore: 208 x 0,39 = € 81,12
Totale ore del trimestre: 48 x 52 / 12 x 3 = 624
Retribuzione oraria effettiva: non serve
Importo orario dei contributi INPS (anno 2013): € 1,00
Contributi INPS da versare: 624 x 1,00 = € 624,00
Quota a carico del collaboratore: 624 x 0,25 = € 156,00
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