Festività nazionali e infrasettimanali di colf, badanti e baby-sitter.

Nelle giornate di festività si osserva il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione. In caso si richieda al collaboratore di lavorare la normale retribuzione va maggiorata del 60%.

TESTO INTEGRALE

In sintesi

Le giornate festive sono quelle riconosciute dalla legislazione vigente.

Le giornate festive nazionali e infrasettimanali in vigore sono le seguenti:

  • 1° gennaio
  • 6 gennaio
  • lunedì di Pasqua
  • 25 aprile
  • 1° maggio
  • 2 giugno
  • 15 agosto
  • 1° novembre
  • 8 dicembre
  • 25 dicembre
  • 26 dicembre
  • S. Patrono

Il lavoratore riposa ma va pagata la normale retribuzione.

Se invece il collaboratore lavora, la retribuzione va maggiorata del 60%.

Se la festività cade di domenica va recuperata o retribuita.

Il collaboratore può recuperare la festività infrasettimanale in altra giornata normalmente lavorata o, in alternativa, godere di retribuzione aggiuntiva di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

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