Le 10 ore non devono essere consecutive.
Le 8 ore non devono essere consecutive e possono essere distribuite su 5 o 6 giorni.
E' applicabile a lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, studenti tra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio con titolo riconosciuto dallo Stato. Per costoro l'orario di lavoro deve essere: interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 o tra le ore 14.00 e le ore 22.00 oppure, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
Inoltre, qualora il suo orario non sia interamente collocato tra le 6.00 e le 14.00 oppure tra le 14.00 e le 22.00, il lavoratore ha diritto ad una pausa intermedia non retribuita di almeno 2 ore. È consentito il recupero consensuale delle eventuali ore non lavorate per non più di 2 ore giornaliere.
Il lavoro notturno, quando è ordinario, è retribuito con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria; se invece è straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro si applica quanto previsto per il lavoro straodinario.
Se il pasto non viene fornito, spetta un'indennità equivalente al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto non è retribuito.
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