Tutela del lavoro minorile per colf, badanti e baby-sitter.

Non è possibile assumere collaboratori con meno di 16 anni. Tra i 16 e i 18 anni, l'assunzione è consentita compatibilmente con le esigenze di tutela della salute e purchè non comporti la trasgressione dell’obbligo scolastico.

TESTO INTEGRALE

In sintesi

L'assunzione è consentita dopo i 16 anni.

Non è consentita prima dei 16 anni. Tra i 16 e i 18 anni l'attività lavorativa non deve compromettere le esigenze di tutela della salute e dell’obbligo scolastico.

Niente lavoro notturno.

I minori non devono essere adibiti al lavoro notturno tranne in casi di forza maggiore.

In caso di convivenza serve il consenso scritto del genitore.

Il datore di lavoro, che ha intenzione di assumere e fare convivere con la propria famiglia un collaboratore minorenne, deve farsi rilasciare dal genitore una dichiarazione scritta di consenso, da far poi sottoscrivere al Sindaco del comune di residenza del lavoratore.

INDICE CONTRATTO
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