Non è consentita prima dei 16 anni. Tra i 16 e i 18 anni l'attività lavorativa non deve compromettere le esigenze di tutela della salute e dell’obbligo scolastico.
I minori non devono essere adibiti al lavoro notturno tranne in casi di forza maggiore.
Il datore di lavoro, che ha intenzione di assumere e fare convivere con la propria famiglia un collaboratore minorenne, deve farsi rilasciare dal genitore una dichiarazione scritta di consenso, da far poi sottoscrivere al Sindaco del comune di residenza del lavoratore.
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