Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. In particolare il collaboratore domestico deve fruire di un periodo minimo -non sostituibile da indennità- di 4 settimane per ogni anno di servizio. Uniche eccezioni in caso di licenziamento/dimissioni o per i lavoratori di cittadinanza straniera che, purchè lo concordino col datore di lavoro, possono cumulare per non più di due anni di un periodo di ferie più lungo da svolgersi unitariamente.
E' comunque possibile un diverso accordo tra le parti, compatibilmente con le reciproche esigenze.
Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse possono essere separate in due periodi all'anno, che il datore di lavoro concorda con il collaboratore.
Durante le ferie il collaboratore ha diritto per ogni giorno ad una paga pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Se il lavoratore fruisce normalmente del vitto e alloggio, in caso non ne usufruisca durante le ferie, la retribuzione va integrata giornalmente con l'indennità relativa a vitto e alloggio.
Se il collaboratore viene licenziato o da le dimissioni, o se quando inizia le ferie non ha raggiunto un anno di servizio, gli spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso il datore di lavoro.
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